(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica
dell'artigianato) e successive modificazioni; 
  Visto in particolare l'articolo 75, comma 1, della  predetta  legge
regionale 22 aprile 2002, n. 12 ai sensi del quale «Con  uno  o  piu'
regolamenti d'esecuzione da emanarsi  entro  centottanta  giorni  dal
termine di cui all'articolo 80, comma 2, sono stabilite le misure  di
aiuto e i criteri e le modalita' d'intervento relativi agli incentivi
previsti dagli articoli 42 bis, 45, 50, 51, 54, 55, 56, 57,  60  bis,
61, 62, 64, 71 e 72»; 
  Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme  in  materia
di  agevolazione  dell'accesso  al  credito   delle   imprese),   con
particolare riferimento all'articolo 13, comma 24, lettera c); 
  Visto il proprio decreto 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. con il quale
e' stato emanato il testo unico delle disposizioni  regolamentari  in
materia di incentivi a favore  del  settore  artigiano  e  successive
modificazioni; Considerato che il predetto  regolamento  emanato  con
proprio decreto n. 0272/Pres./2005  individua,  all'articolo  4,  gli
incentivi a favore delle imprese artigiane per i  quali  e'  prevista
l'applicazione del regime di  aiuto  "de  minimis"  disciplinato  dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre  2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006; 
  Atteso che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non e'  piu'  in
vigore dal  1°  gennaio  2014,  pur  continuando  ad  applicarsi  per
ulteriore periodo di sei mesi a tutti  gli  aiuti  "de  minimis"  che
soddisfano  le  condizioni   del   regolamento   stesso,   ai   sensi
dell'articolo  5,  paragrafo  3,  e  dell'articolo  6,  del  medesimo
regolamento; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis", pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea
serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale e'  introdotta  la  nuova
disciplina in tema di aiuti "de minimis"; 
  Ritenuto  conseguentemente  necessario  modificare  il  regolamento
emanato con proprio decreto n. 0272/Pres./2005, al fine di  adeguarlo
alla nuova  normativa  in  tema  di  regime  di  aiuto  "de  minimis"
disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013; 
  Visto il "Regolamento di  modifica  al  Regolamento  recante  Testo
Unico delle disposizioni regolamentari  in  materia  di  incentivi  a
favore del settore artigiano,  emanato  con  decreto  del  Presidente
della Regione 12 agosto 2005, n. 272",  approvato  con  deliberazione
della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1234; 
  Ritenuto di emanare il  "Regolamento  di  modifica  al  Regolamento
recante Testo Unico delle disposizioni regolamentari  in  materia  di
incentivi a favore del settore artigiano,  emanato  con  decreto  del
Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272"; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto
di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma  1,
lettera r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n.
1234; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento di modifica  al  Regolamento  recante
Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di  incentivi
a favore del settore artigiano, emanato con  decreto  del  Presidente
della Regione 12  agosto  2005,  n.  272",  nel  testo  allegato  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI